(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del
                          23 febbraio 2006)


                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
    Visti gli articoli 27 e 51 dello. Statuto della Regione Piemonte;
    Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
    Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;
    Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale n. 10-2201 del
20 febbraio 2006

                                Emana

il seguente regolamento: Capo I

                        Disposizioni generali

                               Art. 1.

                            O g g e t t o

    1.  Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge
regionale   29 dicembre  2000,  n.  61  (Disposizioni  per  la  prima
attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia
di tutela delle acque):
      a) lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti
da reti fognarie separate;
      b) l'immissione   delle   acque   meteoriche   di   dilavamento
provenienti da altre condotte separate;
      c) le   immissioni   delle   acque  meteoriche  di  dilavamento
provenienti   da  opere  e  interventi  soggetti  alle  procedure  di
valutazione di impatto ambientale (VIA);
      d) l'immissione  delle  acque  di  prima  pioggia e di lavaggio
delle aree esterne.
    2.  Le acque meteoriche non disciplinate dal presente regolamento
non  sono soggette a vincoli o prescrizioni ai fini della prevenzione
dei rischi ambientali.