(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 23 febbraio 2006) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello. Statuto della Regione Piemonte; Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152; Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44; Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 10-2201 del 20 febbraio 2006 Emana il seguente regolamento: Capo I Disposizioni generali Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque): a) lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate; b) l'immissione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da altre condotte separate; c) le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA); d) l'immissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne. 2. Le acque meteoriche non disciplinate dal presente regolamento non sono soggette a vincoli o prescrizioni ai fini della prevenzione dei rischi ambientali.